Art. 12.
(Linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale).

      1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per

 

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i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la medesima procedura si procede all'aggiornamento e all'eventuale variazione delle stesse linee fondamentali, almeno ogni tre anni, nonché, comunque, ove se ne presenti la necessità.
      2. Nella predisposizione delle linee fondamentali di cui al comma 1 è inserito e reso coerente il complesso dei piani specialistici e di settore riguardanti il territorio nazionale, quali il piano dei trasporti, il piano energetico, i piani delle aree naturali protette e i piani paesaggistici.
      3. Nella predisposizione delle linee fondamentali di cui al comma 1 si tiene altresì conto degli atti ufficiali dell'Unione europea, comunque incidenti sull'assetto del territorio nazionale.